diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 29013 del 09/10/2020 Cc. (dep. 20/10/2020) Rv. 279704 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione – Terzo titolare di credito privo di garanzia sui beni confiscati – Legittimazione a proporre domanda di ammissione del credito – Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279704-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di prevenzione e tutela dei diritti dei terzi, la legittimazione ad avvalersi della speciale procedura incidentale di verifica dei crediti - di cui agli artt.57 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - è estesa a tutti i creditori e, dunque, anche ai titolari di diritti di credito privi di garanzia sui beni confiscati, se risultanti da atti aventi data anteriore al sequestro e sempre che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, come previsto dall'art. 52, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 61, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 60, Legge 17/10/2017 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)