Sez. 5 - , Sentenza n. 45460 del 18/10/2019 Cc. (dep. 08/11/2019) Rv. 277095 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Credito garantito da ipoteca iscritta dopo il sequestro di prevenzione - Ammissione del credito come non privilegiato - Ragioni - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, il credito garantito da un'ipoteca iscritta successivamente al sequestro di prevenzione non può ritenersi assistito da una causa legittima di prelazione, essendo espressamente richiesta a tal fine, nella prima parte del primo comma dell'art. 52 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'anteriorità al sequestro tanto del credito, quanto dei diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto della misura di prevenzione; ne consegue che il creditore non è esentato, in tal caso, dall'onere, previsto dall'art. 52, comma 1, lett. a) del citato decreto, di preventiva e inutile escussione del restante patrimonio del debitore o di dimostrazione dell'incapienza di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)