diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 49821 del 17/10/2013 Cc. (dep. 10/12/2013) Rv. 258579 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca - Istanza di ammissione al passivo del procedimento di prevenzione avanzata da creditori chirografari ai sensi della legge n. 228 del 2012 - Creditori non aventi proposto azione esecutiva prima della confisca - Ammissibilità dell'istanza - Esclusione - Poteri residui dei creditori - Questione di legittimità costituzionale della disciplina ex art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258579-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Nei procedimenti di prevenzione cui non si applica la disciplina del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è inammissibile l'istanza di ammissione allo stato passivo avanzata, ai sensi della legge n. 228 del 2012, da creditori chirografari che non hanno proposto azione esecutiva prima della confisca, fatta salva la possibilità di chiedere il fallimento e di essere inseriti al passivo quando debitrice è una impresa di cui sia stato confiscato l'intero patrimonio aziendale. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dall'art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012 in quanto la stessa non irrazionalmente sacrifica le ragioni del creditore privo di cause legittime di prelazioni e rimasto inerte fino alla confisca, attribuendo all'intervento ablativo un'efficacia radicalmente modificativa anche delle posizioni soggettive direttamente collegate con il bene sottratto).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)