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Sez. 6 - , Sentenza n. 14411 del 14/01/2020 Ud. (dep. 11/05/2020) Rv. 278846 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Tutore del minore danneggiato - Esercente la professione forense – Procura ex art.100 cod.proc.pen. - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278846-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

In tema di costituzione di parte civile, il tutore del minore danneggiato dal reato, seppure esercente la professione forense, deve costituirsi necessariamente con il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta del Legislatore costituisce espressione della volontà di imporre a tutte le parti del processo penale la difesa tecnica e che ad essa non deroga la previsione dell'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che va letta in coordinamento con le specifiche previsioni procedurali di ogni ramo dell'ordinamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)