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Sez. U, Sentenza n. 6816 del 30/01/2007 Cc. (dep. 16/02/2007) Rv. 235344 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreto di liquidazione dei compensi - Opposizione - Ricorso per cassazione presentato personalmente dall'avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Legittimazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235344-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 cod. proc. pen.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 cod. proc. civ.. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)