Sez. 5, Sentenza n. 9807 del 13/02/2006 Ud. (dep. 22/03/2006) Rv. 234232 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta fraudolenta - Responsabilità dell'amministratore prestanome - Elemento soggettivo - Contenuto.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta fraudolenta, la fraudolenza, intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto illegittima la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità di meri consiglieri di amministrazione - uno dei quali rimasto in carica meno di tre mesi - espressamente definiti "prestanome", per fatti distrattivi addebitati senza verificare che fossero effettivamente e materialmente a loro riferibili e da loro conosciuti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Pen. art. 40, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)