Sez. 5, Sentenza n. 10465 del 24/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214301 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Amministratore di diritto "testa di legno" - Responsabilità per l'operato dell'amministratore di fatto che ponga in essere condotte integranti estremi di reato - Sussistenza - Fondamento: obbligo giuridico di impedire l'evento.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato l'amministratore di diritto, anche se sia stato una mera "testa di legno". Invero l'art. 2392 cod.civ. impone all'amministratore precisi obblighi di vigilanza; a ciò consegue che, per integrare il dolo dell'amministratore di diritto, è sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)