Sez. 5, Sentenza n. 3610 del 26/10/2006 Ud. (dep. 31/01/2007) Rv. 236042 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Amministratore unico - Inosservanza dei doveri di vigilanza impostigli dalla posizione di garanzia ex art. 2392 cod. civ. - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La responsabilità dell'amministratore unico della società in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale effettivamente commesso da altri, non può essere fondata sull'inosservanza dei doveri di vigilanza impostigli dalla posizione di garanzia rivestita ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., quando la stessa non sia preordinata a rendere possibile la commissione di reati, detta inosservanza può rilevare infatti esclusivamente quando si tratti di reati punibili a titolo di colpa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che la acquisizione di una veste formale idonea ad operare sui depositi bancari della società non esclude la fittizietà del ruolo di amministratore e, d'altro canto, non dimostra la consapevole partecipazione di quest'ultimo alla specifica condotta di cui all'art. 216, comma secondo, L.F., consistente nella materiale sottrazione o distruzione dei beni e delle scritture contabili, con la conseguenza che la relativa responsabilità rimane, in tale ipotesi, esclusa).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)