Sez. 3, Sentenza n. 28220 del 05/04/2011 Cc. (dep. 18/07/2011) Rv. 250639 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Reato ex art. 16, comma quarto, D.L. n. 135 del 2009 - Integrazione - Requisiti - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
Integra il reato di cui all'art. 16, comma quarto, d. l. n. 135 del 2009, convertito in l. n. 166 del 2009 (indicazione di vendita di prodotto 100% "made in Italy") l'apposizione di diciture, indicazioni o segni che inequivocamente dichiarino o inducano a ritenere che il prodotto sia stato interamente realizzato in Italia. (Nella specie la Corte ha escluso che la sola dicitura "Angels in Venice- Art Style Mode Design" possa rientrare in tali ipotesi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 16 com. 4, Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)