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Sez. 4, Sentenza n. 3789 del 17/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 263199 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - IN GENERE | Prodotti non realizzati in Italia - Indicazione "Made in Italy" - Potenzialità ingannatoria - Reato di vendita di prodotti con segni mendaci - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263199-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - IN GENERE

In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, integra il reato previsto dall'art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003 in relazione all'art. 517 cod. pen., la importazione a fini di commercializzazione di calzature corredate dalla dicitura "Made in Italy" che siano state assemblate in via definitiva all'estero, in considerazione della potenzialità ingannatoria dell'indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie nella quale l'assemblaggio dei prodotti mediante cucitura della tomaia alla suola, da considerarsi quale fase essenziale del processo di lavorazione, era avvenuta in Romania).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)