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Sez. U, Ordinanza n. 7946 del 27/03/2008 (Rv. 602487 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Prestazioni sanitarie erogate in base ad atto di concessione di servizio pubblico sanitario - Cessione dei crediti - Controversia promossa dal cessionario dei crediti relativa al mancato pagamento dei corrispettivi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602487-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La domanda proposta dal cessionario dei crediti vantati dal gestore dei servizi di una struttura sanitaria (titolare di concessione di servizio pubblico sanitario), introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma soltanto dell'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi. Ne consegue che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), l'anzidetta controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)