Sez. U, Sentenza n. 2273 del 31/01/2008 (Rv. 601583 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessioni di pubblici servizi - Art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Illegittimità costituzionale parziale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - Conseguenze - Controversia tra privato esercente il servizio di illuminazione cimiteriale ed il Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Alla luce della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, (rilevante nella specie per la naturale retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale), per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi (come l'esercizio del servizio di illuminazione di un cimitero comunale) sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33, la controversia tra un privato ed il Comune concernente il pagamento per prestazioni relative al servizio di illuminazione cimiteriale, poiché attiene al solo corrispettivo preteso dal privato concessionario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)