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Sez. 1, Sentenza n. 8431 del 05/04/2013 (Rv. 626021 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto di esecutività dello stato passivo - Efficacia endoconcorsuale - Fondamento - Disciplina "ante" riforma - Giudizi ordinari di accertamento del passivo - Sentenza - Analoga efficacia - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626021-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di formazione dello stato passivo, il giudizio di accertamento è caratterizzato dall'opponibilità degli atti alla massa dei creditori e da una posizione marginale del fallito, privo di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato. Ne consegue che il decreto di sua esecutività reso da quest'ultimo ha - pur in assenza di specifica previsione nel regime della legge fallimentare, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma - efficacia endoconcorsuale, ed altrettanto dicasi per le sentenze che, nel medesimo regime, concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo, sebbene l'efficacia endofallimentare delle stesse sia da circoscrivere al solo accertamento, perché sarebbe inammissibile l'inserimento in esse di domande estranee a tale tema. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, per insinuare tardivamente il credito del fallimento resistente, avente ad oggetto il mancato pagamento di canoni locatizi, al passivo di quello ricorrente, aveva tenuto conto dell'efficacia di giudicato acquisita da una sentenza pronunciata in un diverso giudizio ex art. 101 legge fall. intrapreso dal primo nei confronti di altra procedura, in cui, in contraddittorio con il secondo, era rimasta accertata la cessione del relativo contratto di locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)