Sez. L, Sentenza n. 4208 del 13/11/1976 (Rv. 382882 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DAL PAGAMENTO - CONDIZIONI - GIUDIZI RELATIVI A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIGETTO DELLA DOMANDA AD ESITO DI UN'INTERPRETAZIONE LOGICO E SISTEMATICA DELLE NORME INVOCATE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI - GIUDIZI RELATIVI AL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO - ESTENSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA PRONUNCIA DEL MERITO - CONSEGUENZE - RINVIO PER IL RIESAME DELLA QUESTIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DAL PAGAMENTO - CONDIZIONI - GIUDIZI RELATIVI A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIGETTO DELLA DOMANDA AD ESITO DI UN'INTERPRETAZIONE LOGICO E SISTEMATICA DELLE NORME INVOCATE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI - GIUDIZI RELATIVI AL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO - ESTENSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA PRONUNCIA DEL MERITO - CONSEGUENZE - RINVIO PER IL RIESAME DELLA QUESTIONE.*
L'art 57 legge n 153 del 1969 (ora trasfuso, ex art 9 legge n 533 del 1973, nell'art 152 disp att cod proc civ) esonera dal pagamento delle spese processuali il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali alla duplice condizione (congiuntiva e non alternativa) che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria; condizione che non si verifica qualora il giudice del merito abbia rigettato la domanda ad esito non gia di una semplice lettura, ma di un'interpretazione logica e sistematica delle norme invocate. La disposizione si applica non solo quando l'oggetto del giudizio stia in una concreta e determinata pretesa previdenziale e assistenziale, ma anche quando il lavoratore chieda l'accertamento del diritto all'Assicurazione obbligatoria, che delle dette prestazioni costituisce il presupposto. Qualora la pronuncia del merito che abbia negato il detto esonero venga cassata, la Corte suprema deve rinviare ad altro giudice per il riesame della questione. (V 3326/75, mass n 377453; (V 4330/74, mass n 373018; (V 612/72, mass n 356661).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)