Sez. 2, Sentenza n. 612 del 03/03/1972 (Rv. 356661 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Nell'ampia previsione normativa di cui all'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, il quale stabilisce che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e assoggettato al pagamento delle spese processuali a meno che il giudizio intentato non sia manifestamente infondato e temerario, ricadono non soltanto i giudizi nei quali oggetto immediato e diretto della pretesa sia una concreta e determinata 'prestazioné, ma anche quelli nei quali il lavoratore chieda che sia accerti e si riconosca il suo diritto alla Assicurazione obbligatoria: diritto che costituisce il presupposto, ed altresi la condizione indispensabile per il conseguimento di prestazioni previdenziali. (V 1315'70, mass n 347028).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)