Sez. 3, Sentenza n. 5100 del 15/09/1981 (Rv. 415885 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - PRONUNZIA DI SECONDO GRADO SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - IMPUGNAZIONI SOLTANTO PER LA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE NELLE FORME ORDINARIE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - PRONUNZIA DI SECONDO GRADO SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - IMPUGNAZIONI SOLTANTO PER LA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE NELLE FORME ORDINARIE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO.*
Ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ., qualora la sentenza che, in grado di appello, abbia deciso sulla Competenza e sul merito venga impugnata per motivi che si riferiscono solo alla Competenza, le relative doglianze vanno proposte con l'istanza di regolamento di Competenza e, quindi, nei modi e termini stabiliti dall'art. 47 cod. proc. civ.. pertanto è inammissibile il ricorso proposto nelle forme ordinarie, salvo che sia possibile la sua conversione in istanza di regolamento. (Conf. 2805/78, mass. N. 392231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)