Sez. L, Sentenza n. 2210 del 02/03/1987 (Rv. 451445 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO EX ART. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL LAVORATORE INFORTUNATO - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO EX ART. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL LAVORATORE INFORTUNATO - INSUSSISTENZA.*
In tema di Azione di regresso esperita dall'Inail ai sensi degli artt. 10 ed 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti del soggetto responsabile del danno cagionato al lavoratore infortunato per conseguire il rimborso delle prestazioni a quest'ultimo corrisposte, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'estensione del contraddittorio anche nei confronti del lavoratore infortunato, non potendo la sua posizione essere pregiudicata dall'eventuale accertamento dell'ammontare complessivo del danno dallo stesso subito, atteso che tale accertamento - finalizzato unicamente a determinare il limite quantitativo del diritto di regresso dell'Inail - non avrebbe comunque efficacia di giudicato nei confronti del lavoratore medesimo. (V 5389/86, mass n 447928).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)