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Sez. L, Sentenza n. 1269 del 03/02/1995 (Rv. 490257 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Litisconsorzio necessario del lavoratore - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490257-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Nell'ipotesi di azione di regresso, esperita a norma degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il lavoratore infortunato non è litisconsorte necessario, atteso che l'eventuale accertamento, nella controversia tra l'I.N.A.I.L. ed il datore di lavoro, dell'inesistenza del rapporto di lavoro, dell'occasione di lavoro generatrice dell'infortunio ed, infine, della misura della conseguente invalidità, non ha effetto diretto sul rapporto tra il lavoratore e l'Istituto assicuratore e può costituire un presupposto di fatto, liberamente valutabile dal medesimo Istituto, per l'annullamento della rendita o per la sua revisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)