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Sez. L, Sentenza n. 3726 del 01/06/1988 (Rv. 458980 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SOSPENSIONE EX ART. 9 DEL D.L. N. 17 DEL 1983 - DURATA.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458980-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SOSPENSIONE EX ART. 9 DEL D.L. N. 17 DEL 1983 - DURATA.*

La sospensione degli obblighi di assumere i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 - sospensione prevista dall'art. 9 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17 (convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79) tra l'altro in favore delle imprese per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza dello stato di crisi aziendale al fine dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675 - non opera (ex nunc) a partire dalla data di emissione di tale provvedimento, ma riguarda tutto il periodo di tempo in cui vi è la crisi aziendale, e corresponsione del trattamento C.i.G., oggetto dell'accertamento del provvedimento medesimo e quindi eventualmente anche anteriore a tale data. (V 149/88, mass n 456776; (V 7133/87, mass n 455283).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)