Sez. L, Sentenza n. 7133 del 29/08/1987 (Rv. 455283 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 E LEGGE N. 264 DEL 1949 PER INVALIDI E LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - LAVORATORI GIÀ DIPENDENTI DA AZIENDE DEL MEZZOGIORNO IN STATO DI ACCERTATA CRISI - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 784 DEL 1980 - DIRITTO ALLA RIOCCUPAZIONE DEI PREDETTI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - ACQUISTO DI TALE DIRITTO SECONDO LO SCHEMA DELLA FATTISPECIE A FORMAZIONE SUCCESSIVA - OBBLIGO CORRELATIVO DI ASSUNZIONE A CARICO DELLE NUOVE SOCIETÀ COSTITUITE - VIOLAZIONE - RICORSO ALL'ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - ETÀ PENSIONABILE DI UN LAVORATORE AVENTE DIRITTO AL REIMPIEGO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 E LEGGE N. 264 DEL 1949 PER INVALIDI E LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - LAVORATORI GIÀ DIPENDENTI DA AZIENDE DEL MEZZOGIORNO IN STATO DI ACCERTATA CRISI - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 784 DEL 1980 - DIRITTO ALLA RIOCCUPAZIONE DEI PREDETTI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - ACQUISTO DI TALE DIRITTO SECONDO LO SCHEMA DELLA FATTISPECIE A FORMAZIONE SUCCESSIVA - OBBLIGO CORRELATIVO DI ASSUNZIONE A CARICO DELLE NUOVE SOCIETÀ COSTITUITE - VIOLAZIONE - RICORSO ALL'ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - ETÀ PENSIONABILE DI UN LAVORATORE AVENTE DIRITTO AL REIMPIEGO - IRRILEVANZA.*
L'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 784 prevede, in favore dei lavoratori già dipendenti da aziende del Mezzogiorno delle quali sia stata accertata la crisi, un vero e proprio diritto alla rioccupazione, che si acquista, secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva, per il concorso di elementi successivi (accertamento e dichiarazione dello stato di grave crisi aziendale, deliberazione del CIPI, intervento della GEPI, Costituzione della nuova società) e che è perfetto nel momento in cui, costituitasi la nuova società, sia specificato, mediante deliberazione del CIPI, il numero dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata la assunzione. Correlativo a tale diritto, la cui attuazione postula, in analogia con la disciplina in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati e di lavoratori involontariamente disoccupati (leggi n. 482 del 1968 e n. 264 del 1949), la conclusione del contratto di lavoro (non derivando il rapporto automaticamente dalla legge), è l'Obbligo di assunzione gravante sulla nuova società costituita, non suscettibile di esecuzione specifica, ma sanzionabile mediante la condanna al risarcimento dei danni, senza che la relativa violazione sia giustificabile per il fatto che il lavoratore avente diritto al reimpiego, in quanto compreso nel numero dei licenziati di cui è autorizzata l'assunzione, abbia raggiunto l'età pensionabile. (V 230/85, mass n 438459; (V 6207/84, mass n 437853; (V 1044/84, mass n 433209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 784 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)