Sez. 1, Sentenza n. 3101 del 22/03/1991 (Rv. 471397 - 01)
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno | Obbligazioni pecuniarie - Danno da svalutazione - Automatica rivalutazione delle somme - Esclusione - Accertamento - Necessità - Onere probatorio del creditore - Uso di criteri presuntivi - Condizioni - Oggetto.
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno
In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, pur se non compete al creditore l'automatica rivalutazione delle somme dovute, incombendo al medesimo, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., di dimostrare che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in condizione di limitare o evitare gli effetti economici depauperatori che l'inflazione produce per tutti i possessori di denaro, la appartenenza del creditore ad una delle categorie economiche socialmente significative (quale, per esempio, quella degli imprenditori commerciali, dei risparmiatori abituali o dei creditori occasionali) permette di fare uso di criteri presuntivi sia per quanto concerne l'esistenza del danno da ritardo che la sua quantificazione concreta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)