Sez. 2, Sentenza n. 3187 del 05/04/1996 (Rv. 496826 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Creditore imprenditore commerciali - Ritardo nell'adempimento - Danno - Onere probatorio del creditore.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
In tema di obbligazioni pecuniarie, allorché risulti pacifica in atti l'attività di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal creditore e costui deduca di aver subito danno dal ritardo del debitore nell'adempimento, non è necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito, per effetto dell'inadempimento, ben potendosi dedurre nell'anzidetta situazione ed in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da essere sottratta, in tutto o in parte, agli effetti del deprezzamento monetario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)