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Sez. L, Sentenza n. 22873 del 10/11/2010 (Rv. 615575 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Applicabilità della tutela reale o della tutela predisposta dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - Condizioni - Configurabilità del datore di lavoro come "organizzazione di tendenza" ai fini dell'esclusione della tutela reale - Requisiti del datore di lavoro - Onere probatorio relativo.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615575-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di licenziamento, ai fini dell'applicabilità della speciale deroga al regime generale della tutela reale prevista dall'art. 4 della legge n. 108 del 1990 in favore delle associazioni di tendenza, non è sufficiente la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazione di tendenza indicate dalla norma, essendo necessarie la mancanza di scopo di lucro e la mancanza di un'organizzazione imprenditoriale, identificabile, quest'ultima, laddove l'attività dell'organizzazione sia strutturata a guisa di impresa, secondo criteri di economicità. Ne consegue che il datore di lavoro, il quale invochi siffatta deroga e, dunque, l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, deve provare non solo di svolgere una delle attività elencate nel predetto art. 4 ma anche che tale attività è esercitata senza fini di lucro e non secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)