Sez. L, Sentenza n. 7837 del 15/04/2005 (Rv. 580994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Dipendenti civili di stati membri di organismi della N.A.T.O. con sede in Italia - Applicabilità della legge italiana - Licenziamento illegittimo - Applicabilità della tutela reale o della tutela predisposta dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - Valutazione di merito - Configurabilità del datore di lavoro come "organizzazione di tendenza" ai fini dell'esclusione della tutela reale - Requisiti del datore di lavoro e onere probatorio relativo - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Per verificare se al rapporto di lavoro dei civili dipendenti di uno stato membro o di organismi della N.A.T.O. (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge sostanziale e processuale dello Stato ospitante), si applichi in caso di licenziamento illegittimo, ove il datore di lavoro abbia sede in Italia e sussistendone il presupposto dimensionale, la tutela reale prevista dalla formulazione attuale dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, o l'art. 8 della legge n.604 del 1966, che consente al datore di lavoro qualificabile come "organizzazione di tendenza" la scelta tra la riassunzione del dipendente e il pagamento di un'indennità, il giudice di merito deve verificare se ricorrano i tre requisiti richiesti dall' art. 4 della legge n. 604 del 1966 per configurare il datore di lavoro come organizzazione di tendenza: riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazioni di tendenza indicate dallo stesso art.; mancanza di scopo di lucro; mancanza di un'organizzazione imprenditoriale.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la tutela reale alla dipendente civile di una clinica militare americana sita all'interno di una base Nato con sede in Italia, sul presupposto - corretto - che lo Stato datore di lavoro fosse un'organizzazione di tendenza, priva per definizione di uno scopo di lucro, ma che non risultasse provato che la clinica ove veniva svolta l'attività non costituisse una struttura organizzativa in forma di impresa, circostanza il cui onere probatorio incombeva sul datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)