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Sez. L, Sentenza n. 4274 del 22/09/1978 (Rv. 393925 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FORMA SCRITTA - TERMINE - RICHIESTA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393925-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FORMA SCRITTA - TERMINE - RICHIESTA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE - IDONEITA - CONDIZIONI.*

La volonta di impugnare il licenziamento, che deve essere manifestata per iscritto dal lavoratore entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento stesso, puo essere contenuta nella richiesta scritta della procedura di conciliazione diretta all'ufficio provinciale del lavoro, che dev'essere comunicata anche al datore di lavoro, ovvero anche in Atti compiuti nel corso della medesima procedura. (Conf 1962/74, mass n 370195).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)