Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 22/06/1985 (Rv. 441353 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - DIVERGENZE OD ATTRITI CON ALTRI AMMINISTRATORI - GIUSTA CAUSA DI REVOCA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - DIVERGENZE OD ATTRITI CON ALTRI AMMINISTRATORI - GIUSTA CAUSA DI REVOCA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla revoca dell'amministratore di una società prima della scadenza del mandato, la ricorrenza di una giusta causa, al fine di escludere il diritto dell'amministratore medesimo al risarcimento dei danni (art. 2383 terzo comma cod. civ.), postula un suo comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, o comunque la sussistenza di circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del relativo rapporto, e, pertanto, non può essere ravvisata in mere divergenze od attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all'interno di tale organo collegiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)