Sez. 1, Sentenza n. 11801 del 21/11/1998 (Rv. 520939 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Giusta causa della revoca - Presupposti - Fatti integranti inadempimento - Necessità - Esclusione - Mero dissenso - Sufficienza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE
La giusta causa della revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto (art. 2383, terzo comma cod. civ.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un "quid pluris", rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso "ad nutum"), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)