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Sez. 3, Sentenza n. 5322 del 19/09/1980 (Rv. 409184 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI ED APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409184-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI ED APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - DIVIETO - LIMITI.*

Il fatto che la prova testimoniale debba avere ad oggetto fatti e non valutazioni o giudizi - nel senso che i testimoni possono essere chiamati a deporre su circostanze obiettive, che cadono sotto la comune percezione sensoria, e non ad esprimere apprezzamenti di natura tecnica o giuridica - non significa che con tale prova non si possa manifestare anche il convincimento che del fatto e delle sue modalita sia derivato alla persona che depone per sua stessa percezione. (V 4197/74, mass n 372861; (V 4120/74, mass n 372750; (Conf 1951/77, mass n 385676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)