Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/01/1981 (Rv. 411109 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGHI DEL CONSULENTE - ESTENSIONE - RINVIO DELLE OPERAZIONI A DATA DA DESTINARSI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGHI DEL CONSULENTE - ESTENSIONE - RINVIO DELLE OPERAZIONI A DATA DA DESTINARSI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente solo per il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni e non anche per le successive sedute, essendo le parti tenute a seguire con diligenza lo svolgimento delle indagini tecniche. Tuttavia, se il consulente tecnico rinvia le operazioni a data da destinarsi e poi le riprende senza piu curarsi di avvertire le parti e i loro consulenti tecnici direttamente, o a mezzo del cancelliere, cio puo comportare la stessa nullita dell'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni, ove risultino violati i diritti della difesa. E compito del giudice di merito accertare caso per caso se il fatto della mancata comunicazione, per le modalita con cui e avvenuta la sospensione senza fissazione di nuova data, per lo sviluppo anteriore delle operazioni e delle attivita del consulente tecnico e per ogni altra circostanza utile, abbia avuto per effetto di pregiudicare la concreta difesa delle parti. (Conf 352/75, mass n 373588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)