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Sez. 3, Sentenza n. 6353 del 28/11/1981 (Rv. 417149 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - ABUSO DI RAPPRESENTANZA - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ECCESSO OD AL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - ACCERTAMENTI NECESSARI - MANDATO RIGIDO E SPECIFICO - INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI RICEVUTE - RESPONSABILITÀ DEL MANDATARIO.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417149-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - ABUSO DI RAPPRESENTANZA - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ECCESSO OD AL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - ACCERTAMENTI NECESSARI - MANDATO RIGIDO E SPECIFICO - INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI RICEVUTE - RESPONSABILITÀ DEL MANDATARIO.*

In tema di esecuzione del mandato, mentre l'eccesso o il difetto di rappresentanza - che si concretano in un travalicamento dei limiti della procura - comportano la mancata produzione di effetti nella sfera giuridica del mandante dell'atto compiuto dal rappresentante, l'abuso di rappresentanza - e cioè il cattivo uso di poteri realmente conferiti - necessita di una verifica della conformità dell'atto stesso allo scopo ed agli interessi perseguiti dal mandante. Verifica tuttavia non necessaria qualora, nel caso di mandato "rigido e specifico", il mandatario si discosti dalle specifiche istruzioni ricevute, compiendo un atto non corrispondente all'espressa volontà del mandante. (V 1262/80, mass n 404762, sulla prima parte; (Conf 142/78, mass n 389440).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)