Sez. 1, Sentenza n. 8696 del 26/06/2001 (Rv. 547728 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Pagamento effettuato dall' obbligato in solido nell'ipotesi di termine ancora per lui non scaduto fissato dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981 - Effetto liberatorio dall'obbligazione solidale anche in favore degli altri coobbligati nei cui confronti detto termine sia scaduto - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui più soggetti siano, a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, obbligati in solido alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno di essi ha il diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della stessa legge, entro il termine stabilito dalla predetta norma (sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, in difetto di questa, dalla notificazione della violazione). Tale pagamento, se tempestivo, produce l'effetto liberatorio dalla obbligazione solidale anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 sia già scaduto, per aver avuto luogo la contestazione, o la notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)