Sez. 2, Sentenza n. 16908 del 12/08/2005 (Rv. 584410 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Infrazioni al codice della strada - Invalidità della contestazione all'autore materiale - Rituale contestazione nei confronti del proprietario del veicolo - Responsabilità di quest'ultimo - Permanenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In materia di infrazioni amministrative al codice della strada, qualora sia prevista, solidalmente e distintamente, la responsabilità dell'illecito sia in capo all'autore dello stesso che al proprietario del veicolo, l'eventuale invalidità della contestazione della violazione al primo non determina, per ciò solo, l'invalidità della contestazione al secondo e, perciò, il conseguente annullamento, ove non siano addotti ulteriori fondati motivi, della sanzione amministrativa irrogata nei riguardi del proprietario responsabile solidale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)