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Sez. 2, Sentenza n. 9272 del 20/04/2006 (Rv. 588914 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione all'autore della stessa - Necessità - Limiti - Mancata contestazione immediata - Deducibilità da parte della persona solidalmente obbligata al pagamento della sanzione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588914-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazione delle norme del codice della strada, con riferimento all'obbligo della contestazione immediata, ove possibile, prescritta dall'articolo 200 del codice medesimo, e costituente un indefettibile elemento di legittimità del procedimento irrogativo della sanzione, anche la persona solidalmente obbligata al pagamento della stessa può dedurre in giudizio la mancata osservanza del predetto obbligo di contestazione immediata, ancorché essa abbia riguardato la contestazione della violazione al presunto trasgressore, tenuto conto del palese interesse derivante dal vincolo solidale tra la propria obbligazione e quella dell'altro debitore, alla cui legittima imposizione è necessariamente collegata quella di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fondante la predetta solidarietà.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Strada art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)