Sez. 1, Sentenza n. 6314 del 26/06/1998 (Rv. 516761 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Fatti determinanti la certezza della data - Enunciazione ex art. 2704 cod. civ. - Carattere tassativo - Esclusione - Fatti ulteriori - Efficacia probatoria - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
In tema di prova della data di una scrittura privata nei confronti dei terzi, la enunciazione dei fatti di cui all'art. 2704, primo comma, cod. civ. non ha carattere tassativo, con la conseguenza che è compito del giudice di merito stabilire se, ad un determinato fatto (nella specie, accollo cumulativo, da parte di terzi, di un debito del soggetto poi fallito, ritenuto probante dell'insorgere del credito in epoca anteriore al fallimento) possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma suddetta, ai fatti ivi espressamente elencati, con accertamento che, adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico - giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)