Sez. L, Sentenza n. 7536 del 30/03/2006 (Rv. 590045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ottemperanza all'ordine di reintegrazione a distanza di tempo dal relativo ordine giudiziale - Obblighi del datore di lavoro e diritti ex art. 41 Cost. - Mutamento dell'organizzazione aziendale - Adibizione del lavoratore a mansioni equivalenti alle precedenti e coerenti con il mutato assetto - Impossibilità per il lavoratore di rendere una prestazione quantitativamente sufficiente - Effetti - Licenziamento - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
A seguito della reintegrazione eseguita in adempimento dell'ordine giudiziale, il datore, nell'ambito di un ininterrotto rapporto di lavoro, ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Il datore ha tuttavia (ex art. 41 Cost.) il diritto di organizzare la propria azienda e, nell'ambito del potere organizzativo, di mutare gli strumenti di lavoro, adeguandoli alle esigenze produttive e di mercato. Conseguentemente, ove il lavoratore venga reintegrato (a distanza di tempo dall'ordine giudiziale che tanto aveva disposto) dopo che, per il mutamento dell'organizzazione aziendale, alcune mansioni siano state soppresse ovvero si siano quantitativamente ridotte ad una misura insufficiente all'attività del lavoratore stesso, questi è legittimamente assegnato a mansioni (equivalenti alle precedenti) coerenti con il mutato assetto; ed ove siano mutati gli strumenti aziendali, è adibito alle pregresse mansioni con i mutati strumenti di lavoro. Ove, infine, in tale ambito, il lavoratore reintegrato non abbia, per la riduzione della propria capacità lavorativa, la possibilità di rendere una prestazione quantitativamente sufficiente, il licenziamento è legittimo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)