Sez. 1, Sentenza n. 7952 del 29/08/1996 (Rv. 499404 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione di società nel registro delle imprese - Rinnovo dell'iscrizione negli anni successivi - Assoggettamento alla tassa di concessione governativa ex art. 3 del D.L. n. 853 del 1984 - Contrasto con gli art. 10 e 12 della direttiva del consiglio C.E.E. n. 335 del 1969 - Conseguenza - Disapplicazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
L'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 1985 n. 17), ove assoggetta alla tassa di concessione governativa pure il rinnovo dell'iscrizione di società nel registro delle imprese negli anni successivi all'iscrizione medesima, è in contrasto con gli art. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio C.E.E n. 335 del 17 luglio 1969, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia della Comunità (decisione del 20 aprile 1993 in cause riunite nn. 71/91 e 178/91), e, quindi, deve essere disapplicato, anche d'ufficio, nella controversia inerente a pretesa dalla Amministrazione finanziaria fondata sulla relativa norma.
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)