Sez. U, Sentenza n. 3457 del 12/04/1996 (Rv. 496969 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per gli anni solari successivi - Illegittimità - Fondamento - Artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. 17 luglio 1969 n. 335.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è illegittima, atteso che, non essendovi alcun nesso tra il costo del servizio concretamente reso e l'importo della tassa, dovuta per la sola esistenza in vita della società in misura pari a quella dovuta per l'iscrizione, si pone in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella interpretazione datane - con efficacia vincolante per il giudice italiano, che è tenuto alla disapplicazione della norma di diritto interno su indicata - dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 20 aprile 1993 (nelle cause riunite C.71/1991 e C.178/1991).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)