Sez. 1, Sentenza n. 6281 del 01/12/1979 (Rv. 403013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DA ESEGUIRSI OBBLIGATORIAMENTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TRASFERIMENTO IN ALTRO LUOGO DELLO STUDIO DEL PROCURATORE - OPPONIBILITA AL NOTIFICANTE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DA ESEGUIRSI OBBLIGATORIAMENTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TRASFERIMENTO IN ALTRO LUOGO DELLO STUDIO DEL PROCURATORE - OPPONIBILITA AL NOTIFICANTE - CONDIZIONI.*
Qualora la notificazione di un atto processuale debba essere fatta, per espressa previsione di legge, presso il procuratore costituito (nella specie, atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 330 primo comma seconda ipotesi cod proc civ), la legittimazione alla ricezione dell'atto medesimo prescinde dall'eventuale elezione di domicilio, che la parte abbia effettuato presso il proprio difensore. In tale situazione, pertanto, il trasferimento in altro luogo dello studio di detto procuratore resta opponibile al notificante ogni qual volta sia stato a lui reso conoscibile con mezzi idonei (nella specie, con il timbro apposto sulla comparsa conclusionale, sulla memoria di replica e sulla copia della sentenza notificata), non rendendosi necessaria, ove quella elezione vi sia stata, una dichiarazione di volontà della parte rappresentata diretta ad indicare il nuovo recapito del domiciliatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)