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Sez. 1, Sentenza n. 6664 del 21/12/1984 (Rv. 438198 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - COSTITUZIONE DI UNA PARTE IN UN PROCEDIMENTO SVOLGENTESI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL PROPRIO PROCURATORE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO NEL LUOGO DEL PROCEDIMENTO - VALIDITÀ - ESTENSIONE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO DEL PROCURATORE RISULTANTE SOLTANTO IN UN BIGLIETTO DI CANCELLERIA - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ORIGINARIO - NECESSITÀ - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE "A QUO" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438198-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - COSTITUZIONE DI UNA PARTE IN UN PROCEDIMENTO SVOLGENTESI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL PROPRIO PROCURATORE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO NEL LUOGO DEL PROCEDIMENTO - VALIDITÀ - ESTENSIONE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO DEL PROCURATORE RISULTANTE SOLTANTO IN UN BIGLIETTO DI CANCELLERIA - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ORIGINARIO - NECESSITÀ - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE "A QUO" - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi provveda ad eleggere il proprio domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi Atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento (condizione di per sè sufficiente nel diverso caso del procuratore assegnato al circondario presso il quale si svolge il giudizio), e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, menzionata nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto. Entrambi questi requisiti, pertanto, difettano quando del nuovo indirizzo del procuratore risulti soltanto traccia in un biglietto di cancelleria, con il quale sia stata effettuata una delle comunicazioni contemplate dall'art. 136 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in siffatta situazione, la notifica della impugnazione, che non abbia potuto sortire effetto (a causa di detto trasferimento) presso il domicilio originariamente indicato dal procuratore, viene legittimamente eseguita presso la cancelleria del giudice "a quo", in applicazione dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37. (V 6281/79, mass n 403013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)