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Sez. 1, Sentenza n. 3597 del 28/04/1990 (Rv. 466921 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MUTAMENTO DI DOMICILIO - COMUNICAZIONE CON MEZZO ADEGUATO - NOTIFICA AL NUOVO DOMICILIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466921-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MUTAMENTO DI DOMICILIO - COMUNICAZIONE CON MEZZO ADEGUATO - NOTIFICA AL NUOVO DOMICILIO - NECESSITÀ.*

In tema di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, e per l'ipotesi in cui questi abbia mutato il domicilio in precedenza indicato per il giudizio, trasferendo il proprio studio in altro comune del circondario e provvedendo a rinnovare l'iscrizione all'albo professionale con l'indicazione del nuovo domicilio, la notificazione medesima deve essere effettuata a detto nuovo domicilio, qualora della relativa variazione sia stata data comunicazione con mezzo idoneo (nella specie, mediante apposizione di timbro sulla sentenza notificata). (V 2087/85, mass n 439998; (V 6281/79, mass n 403013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)