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Sez. 2, Sentenza n. 8722 del 08/09/1997 (Rv. 507681 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Mancata indicazione della qualità di titolare dell'organo rappresentativo da parte del conferente la procura - Insuperabilità in altro modo del dubbio circa la riferibilità della procura all'ente societario - Nullità della procura - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507681-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI

Il ricorso per cassazione proposto da una società di capitali è inammissibile ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. in conseguenza della nullità della procura speciale "ad litem" qualora per effetto della mancata indicazione della qualità di titolare dell'organo rappresentativo nel suo autore, dalla procura medesima non possa desumersi e non sia altrimenti acquisibile la riferibilità, alla società dell'attività processuale svolta dal difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)