Sez. 3, Sentenza n. 4430 del 10/05/1996 (Rv. 497558 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione - Proposizione da parte di una società - Procura - Conferimento -Sottoscrizione leggibile del conferente nell'originale del ricorso - Omessa indicazione del nome del conferente nella copia notificata - Irrilevanza - Condizioni -Qualità di legale rappresentante della società risultante da altri atti di causa - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società non si richiede che le generalità del legale rappresentante di questa siano indicate nella procura trascritta a margine della copia notificata al resistente, quando debba escludersi ogni incertezza circa la riferibilità del ricorso alla società, per essere la procura, nell'originale a margine del ricorso, sottoscritta in modo leggibile da persona indicata in altri atti del processo come il legale rappresentante della società stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)