Sez. U, Sentenza n. 276 del 28/04/1999 (Rv. 525826 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Persone giuridiche - Indicazione della qualifica comportante la rappresentanza legale - Necessità - Identificazione della persona fisica - Insufficienza - Limiti - Conseguenze - Nullità della procura - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce - pur specificata nella sua identità -, della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina - ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri atti del processo - la nullità della procura e quindi l'inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)