Sez. L, Sentenza n. 27608 del 29/12/2006 (Rv. 594272 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Contratto di praticantato giornalistico - Mancanza della preventiva iscrizione nell'apposito registro - Conseguenze - Nullità del rapporto - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. - Iscrizione nel registro dei praticanti con effetto retroattivo - Convalida del contratto nullo - Esclusione.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
L'iscrizione nell'albo dei praticanti richiesta dall'art. 33 della legge n. 69 del 1963 per coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica deve precedere la stipulazione di un valido contratto di praticantato, con la conseguenza che l'attività di praticantato giornalistico (al pari di quella di giornalista professionista) espletata di fatto da soggetto non iscritto è sanzionata con la nullità del contratto. La dichiarazione della sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica disposta dal Consiglio dell'Ordine in sostituzione del direttore dell'organo di informazione ai sensi dell'art. 46, c. 2, del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, pur determinando la data dell'effettivo inizio del tirocinio, non è idonea a convalidare retroattivamente il contratto di praticantato di soggetto non iscritto che, all'epoca della stipulazione era nullo per difetto di un requisito essenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)