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Sez. L, Sentenza n. 4770 del 06/03/2006 (Rv. 587358 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico - Mancata iscrizione preventiva del lavoratore nell'apposito registro - Conseguenza - Nullità del rapporto - Sussistenza - Applicabilità conseguente dell'art. 2126 cod. civ. - Convalidabilità del contratto nullo - Condizioni - Ammissibilità per contratto giornalistico invalido - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587358-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Il contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non iscritto preventivamente nell'apposito registro previsto dall'art. 33 della legge n. 69 del 1963, è nullo, ancorché non illecito nell'oggetto o nella causa, con la conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. . Poiché, ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, ne consegue che, mancando un'apposita norma che consenta la convalida di un contratto di lavoro giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del suddetto art. 2126 cod. civ.), il provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro (equivalente a tre anni), comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio in questione, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato accertato, prospettandosi un'adeguata motivazione al riguardo, che la ricorrente, durante tutto lo svolgimento del rapporto, era stata iscritta unicamente nell'elenco del pubblicisti e che, quindi, non era iscritta né nell'elenco dei "giornalisti professionisti", né nel "registro dei praticanti", con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità del rapporto e la reintegrazione nel posto di lavoro non potevano rientrare tra gli effetti fatti salvi dall'art. 2126 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 26 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 31 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)