Sez. 5, Sentenza n. 4636 del 23/10/2013 Ud. (dep. 30/01/2014) Rv. 258714 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Declaratoria di difetto di una condizione di procedibilità - Divieto del "ne bis in idem" - Operatività - Esclusione.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il divieto del "ne bis in idem" non è applicabile alla sentenza con la quale sia dichiarato il difetto di una condizione di procedibilità, stante il disposto dell'art. 345 cod. proc. pen. - per il quale la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale sia dichiarata la mancanza della querela o di altra condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona se in seguito sia proposta querela - richiamato dall'art. 649 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)