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Sez. 5, Sentenza n. 32918 del 23/06/2023 Ud. (dep. 27/07/2023) Rv. 285010 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Delitto procedibile a querela - Declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - Successivo esercizio dell’azione penale per il medesimo reato corredato da circostanze - Procedibilità d’ufficio - Divieto di "bis in idem" - Operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285010-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il divieto di secondo giudizio non patisce eccezioni quando, in relazione al medesimo fatto già oggetto di sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, sia nuovamente esercitata l'azione penale non già perché la querela sia stata successivamente portata all'attenzione dell'organo inquirente, ma perché lo stesso addebito è stato corredato dall'inedita contestazione di circostanze che lo hanno reso perseguibile di ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al nesso causale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)