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Sez. 1, Sentenza n. 8855 del 09/05/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216901 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Non più impugnabile - Preclusione all'azione penale per lo stesso fatto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216901-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE

Una volta che la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 425 cod. proc. pen. non sia più soggetta a impugnazione e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione eccezionale, e perciò di stretta applicazione, dell'art. 345 cod. proc. pen., che si riferisce al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità originariamente mancante, è precluso l'inizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato, nei confronti della stessa persona. (Nella specie, successivamente a sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. per difetto di querela relativamente a reato di diffamazione a mezzo stampa, il P.M. aveva iniziato azione penale in ordine al medesimo fatto, qualificato come vilipendio delle Forze Armate, per il quale era intervenuta autorizzazione a procedere). V. Corte cost. 27 giugno 1997 n. 206; V. Corte cost., 19 gennaio 1995 n. 27

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)