Sez. L, Sentenza n. 9515 del 12/11/1994 (Rv. 488549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termine decennale - Natura - Funzione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Alla stregua dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la misura della rendita di inabilità da infortunio può essere sottoposta a revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto assicuratore, nell'ipotesi di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, a condizione che tali modificazioni si verifichino entro dieci anni dalla costituzione della rendita, derivando dal decorso di detto termine - che non è di decadenza o prescrizione ma incide sulla stessa fattispecie costitutiva del diritto e la cui osservanza deve essere accertata dal giudice di merito indipendentemente da qualsiasi eccezione di parte - la presunzione legale assoluta che i postumi dell'infortunio non siano più suscettibili né di miglioramento né di peggioramento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)