Sez. L, Sentenza n. 7797 del 20/08/1997 (Rv. 506916 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini dilatori ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Richiesta di revisione dopo quattro anni dalla costituzione della rendita e prima di ulteriori tre anni - Inammissibilità - Art. 8 legge n. 533 del 1973 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Secondo la disciplina dei termini dilatori per la revisione, a domanda dell'interessato o iniziativa dell'Istituto assicuratore, della rendita di inabilità per infortunio sul lavoro, previsti dall'art. 83, commi sesto e settimo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, trascorso il quarto anno dalla costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. Ne consegue che nei primi tre anni successivi al quadriennio il diritto alla revisione non è esercitabile neppure per la prima volta, senza che in senso contrario rilevi l'art. 8 della legge n. 533 del 1973, in materia di vizi preclusioni e decadenze nell'ambito del procedimento amministrativo, inapplicabile ai termini dilatori in questione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)